Art. 2.
(Regolamento per la disciplina dell'esercizio di case da gioco nella Regione siciliana).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente

 

Pag. 4

della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, adotta, con proprio decreto, il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco nella Regione.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio;

          b) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

          c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

          d) le disposizioni relative alla trasparenza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

          e) le disposizioni concernenti la concessione della gestione a società a capitale privato o misto; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per il rilascio della concessione medesima senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.