1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente
a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio;
b) le specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;
c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;
d) le disposizioni relative alla trasparenza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;
e) le disposizioni concernenti la concessione della gestione a società a capitale privato o misto; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per il rilascio della concessione medesima senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.